Descrizione
L’avvento dell’autonomia e la conseguente acquisizione della personalità giuridica da parte delle istituzioni Scolastiche comporta la possibilità per le scuole di intraprendere attività negoziale di vario genere al fine di perseguire i fini istituzionali.
La legittimazione degli enti pubblici a concludere accordi di sponsorizzazione si rinviene nella L. 27 dicembre 1997 n. 449, la quale, all’art. 43 dispone che “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati ed associazioni”.
Inoltre, il D.I. n. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, sancisce:
•art. 45 c. 2 “Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali relative ai contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.”
Il Consiglio d’Istituto
Vista la L. n. 449/1997 art. 43
Visto il D.I. n. 129/2018 art. 45, c.2
adotta il seguente regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione all’interno di questo Istituto.